Accesso civico ADI - Accademia d'impresa
Aggiornato il: 21 Marzo 24

Accesso civico ADI

ACCESSO CIVICO SEMPLICE
Chiunque, senza sostenere delle spese, ha il diritto di richiedere, all’Amministrazione inadempiente, il pieno obbligo di pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati previsti dalla normativa in materia di trasparenza amministrativa. Tale obbligo è prescritto dall’art. 5, D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, come recepito dalla L.R. 29 ottobre 2014, n. 10.

La richiesta (modulo richiesta accesso civico) va inoltrata al Responsabile per la trasparenza, dott. Bruno Degasperi, Direttore di Accademia d’Impresa – Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Trento – Via Asiago 2 – 38123 Trento, a mezzo posta, fax (0461 921186), o posta elettronica certificata (accademia@accademiadimpresa.legalmail.it).

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, Accademia d’Impresa, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica sul sito web il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contestualmente, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento testuale. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati, Accademia d’Impresa indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. In caso di ritardo o mancata risposta nel termine anzidetto, il richiedente può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo (modulo richiesta accesso civico al potere sostitutivo), il Consiglio di Amministrazione di Accademia d’Impresa. L'intervento sostitutivo può essere richiesto agli stessi recapiti e con le stesse modalità sopra descritte.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
L’accesso civico generalizzato, previsto dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm., recepito dall’art. 1, comma 1 lett. 0a) della L.R. 10/2014 e ss.mm., ha la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L’istituto dell’accesso civico generalizzato ha per oggetto documenti detenuti dall’Amministrazione ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, ad eccezione dei casi elencati dall’art.5-bis del D.Lgs 33/2013.

Chiunque può far valere tale diritto senza necessità di motivare l’istanza.

L’Amministrazione è tenuta a provvedere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo la sospensione del termine al fine di consentire la comunicazione ai controinteressati eventualmente presenti. Il rilascio dei documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, ad eccezione del rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.

La richiesta (modulo richiesta accesso civico generalizzato) va inoltrata all’Ufficio Ragioneria di Accademia d’Impresa, che provvederà a inoltrarlo all’Ufficio competente.

In caso di diniego (modulo richiesta accesso civico generalizzato in caso di mancata risposta o diniego) totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta nel termine di 30 giorni, il richiedente può:

  1. Chiedere il riesame della decisione al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato nel termine di 20 giorni.
  2. Presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

REGISTRO DEGLI ACCESSI

Registro degli accessi - II semestre 2023

Registro degli accessi - I semestre 2023

Registro degli accessi - II semestre 2022

Registro degli accessi - I semestre 2022

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Registro degli accessi - II semestre 2019

Registro degli accessi - I semestre 2019

Registro degli accessi - II semestre 2018

Registro degli accessi - I semestre 2018

Registro degli accessi - II semestre 2017