Accesso civico ADI
ACCESSO CIVICO SEMPLICE
Chiunque, senza sostenere delle spese, ha il diritto di richiedere, all’Amministrazione inadempiente, il pieno obbligo di pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati previsti dalla normativa in materia di trasparenza amministrativa. Tale obbligo è prescritto dall’art. 5, D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, come recepito dalla L.R. 29 ottobre 2014, n. 10.
La richiesta (modulo richiesta accesso civico [1]) va inoltrata al Responsabile per la trasparenza, dott. Bruno Degasperi, Direttore di Accademia d’Impresa – Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Trento – Via Asiago 2 – 38123 Trento, a mezzo posta, fax (0461 921186), o posta elettronica certificata (accademia@accademiadimpresa.legalmail.it [2]).
Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, Accademia d’Impresa, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica sul sito web il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contestualmente, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento testuale. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati, Accademia d’Impresa indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. In caso di ritardo o mancata risposta nel termine anzidetto, il richiedente può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo (modulo richiesta accesso civico al potere sostitutivo [3]), il Consiglio di Amministrazione di Accademia d’Impresa. L'intervento sostitutivo può essere richiesto agli stessi recapiti e con le stesse modalità sopra descritte.
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
L’accesso civico generalizzato, previsto dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm., recepito dall’art. 1, comma 1 lett. 0a) della L.R. 10/2014 e ss.mm., ha la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
L’istituto dell’accesso civico generalizzato ha per oggetto documenti detenuti dall’Amministrazione ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, ad eccezione dei casi elencati dall’art.5-bis del D.Lgs 33/2013.
Chiunque può far valere tale diritto senza necessità di motivare l’istanza.
L’Amministrazione è tenuta a provvedere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo la sospensione del termine al fine di consentire la comunicazione ai controinteressati eventualmente presenti. Il rilascio dei documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, ad eccezione del rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.
La richiesta (modulo richiesta accesso civico generalizzato [4]) va inoltrata all’Ufficio Ragioneria di Accademia d’Impresa, che provvederà a inoltrarlo all’Ufficio competente.
In caso di diniego (modulo richiesta accesso civico generalizzato in caso di mancata risposta o diniego [5]) totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta nel termine di 30 giorni, il richiedente può:
- Chiedere il riesame della decisione al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato nel termine di 20 giorni.
- Presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
REGISTRO DEGLI ACCESSI
Registro degli accessi - II semestre 2023 [6]
Registro degli accessi - I semestre 2023 [7]
Registro degli accessi - II semestre 2022 [8]
Registro degli accessi - I semestre 2022 [9]
Registro degli accessi - II semestre 2021 [10]
Registro degli accessi - I semestre 2021 [11]
Registro degli accessi - II semestre 2020 [12]
Registro degli accessi - I semestre 2020 [13]
Registro degli accessi - II semestre 2019 [14]
Registro degli accessi - I semestre 2019 [15]
Registro degli accessi - II semestre 2018 [16]
Registro degli accessi - I semestre 2018 [17]
Registro degli accessi - II semestre 2017 [18]